Il MEF chiarisce alcuni aspetti inerenti il calcolo delle pertinenze e sull’ammissibilità alla detrazione per interventi di coibentazione di strutture non disperdenti delle pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box).
Rispondendo all’interrogazione parlamentare 5-06256 Fragomeli: “Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune tipologie di edifici e di interventi edili“, il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Claudio Durigon ha fornito importanti e interessanti delucidazioni su alcuni aspetti particolari della maxi-agevolazione del DL Rilancio.
In risposta al primo quesito, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate in due recenti risposte, le modifiche apportate dalla Finanziaria 2021 al comma 9, lettera a), dell’art.119 del DL 34/2020 consentono di beneficiare dell’agevolazione anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici – non in condominio – composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà posseduti interamente (o in comproprietà) «da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione».
La predetta modifica, tuttavia, non riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, gli esercenti attività di impresa o arti o professioni o gli enti pubblici. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.
Pertanto, ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l’edificio non in condominio, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate: può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.
Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.
Il secondo quesito è più interessante in quanto concernente la possibilità di ammettere al Superbonus anche le spese per interventi di coibentazione realizzati sull’involucro di pertinenze, ovvero di unità immobiliari destinate a cantina/sgombero oppure di unità immobiliari non climatizzabili, quali i box.
Il sottosegretario Durigon osserva che, ai sensi del comma 1, lettera a) del citato art.119, il Superbonus spetta per le spese sostenute per «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».
Di fatto, quindi:
Sono ammessi al Superbonus 110%: