Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec-Fnc) hanno aggiornato, congiuntamente, il proprio documento avente a oggetto «Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus». Il CNDCEC e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato una versione aggiornata al 19 aprile 2021 del documento di ricerca “Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”. La versione precedente risaliva ad ottobre 2020.
Rispetto alla precedente versione, il lavoro tiene conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021, la quale prevede, tra l’altro, l’estensione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.
Nel documento, assolutamente rilevante non solo per i commercialisti ma anche per i tecnici e per i contribuenti interessati al Superbonus 110%, viene fornito un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini del rilascio del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.
Visto di conformità per cessione del credito o sconto in fattura: indicazioni principali
- nel rilascio del visto di conformità, ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura del Superbonus 110%, il commercialista deve eseguire esclusivamente una mera attività di controllo formale e non di merito;
- il diritto alla detrazione 110% viene meno in assenza di redditi imponibili;
- il contribuente può fruire della detrazione maggiorata, però, indipendentemente dalla capienza della imposta lorda o dalla circostanza che lo stesso possieda solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Le altre novità del documento aggiornato
- chiarimenti sulla nuova previsione per l’ottenimento del 110% sugli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e sugli interventi di coibentazione del tetto che risultano agevolati anche nel caso in cui i locali sottostanti non siano riscaldati;
- integrazione dei beneficiari ovvero gli unici proprietari di edifici fino a quattro unità, assimilati ai condomini;
- aggiornamento sui limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, se trainati e, quindi, se correlati agli interventi trainanti (cappotto e sostituzione dell’impianto di riscaldamento);
- definizione più dettagliata dei requisiti necessari delle polizze assicurative dei professionisti tecnici;
- cessione del credito Superbonus: viene richiesto il rilascio del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs 241/1997 su una specifica comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate; detta comunicazione, dopo le varie proroghe, è scaduta lo scorso 15 aprile per le spese sostenute nel 2020 ma sarà possibile presentare la stessa entro il 16 marzo2022, per quelle sostenute nel corso del 2021;
- chiarimenti sul regime sanzionatorio (lett. a), comma 1 dell’art. 39 del d.lgs 241/1997) e su quello specifico per i professionisti tecnici che rilasciano le asseverazioni e attestazioni;
- indicazione per la determinazione dei compensi professionali, accompagnata da un consiglio, in merito ai contenuti del preventivo e del mandato professionale, in ordine all’entità ma, soprattutto, in relazione al possibile incasso frazionato degli onorari sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (Sal); si evidenzia, sul tema, che in mancanza di preventivo e di mandato, la determinazione verrà rimessa al giudice che, ferma la volontà contrattuale tra le parti, potrà far riferimento all’attività di consulenza, di cui all’art. 26 del DM 140/2012…