MEF: in assenza di specifiche indicazioni, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la Legge di bilancio 2021.
Arrivano chiarimenti ufficiali davvero importanti – e da segnare in rosso – sul Superbonus 110%. Stavolta la ‘fonte’ delle delucidazioni è direttamente il Ministero dell’Economia, che il 29 aprile 2021 ha risposto all’interrogazione parlamentare presentata dal deputato Fragomeli mettendo alcuni paletti di assoluto rilievo in materia.
Le domande erano 3, una sulle barriere architettoniche che abbiamo già trattato a parte, mentre le altre due le approfondiamo qua sotto.
Numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e il relativo massimale di spesa
Domanda: al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e il relativo massimale di spesa, sono da considerare, ai fini dell’articolo 1, comma 66, lettera n), della legge di bilancio 2021, anche le unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale?
Risposta: l’articolo 1, comma 66, lettera n), della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha modificato il comma 9, lettera a), dell’art.119 del DL 34/2020, inserendo, tra i soggetti beneficiari del Superbonus, anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
In sostanza, a seguito della modifica sopra indicata, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari persone fisiche ed è riferita alla spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021…