Superbonus 110 %, per interventi di demolizione e ricostruzione si ha diritto all’agevolazione se nel provvedimento amministrativo risulta che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente. A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 210 del 25 marzo 2021: non si deve trattare di un intervento di nuova costruzione.
Superbonus 110, demolizione e ricostruzione: spetta per la conservazione del patrimonio edilizio
Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110 per cento, l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico introdotta dal decreto Rilancio.
Per quanto riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che sono agevolabili a condizione che nel provvedimento amministrativo risulti che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente. Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 210 del 25 marzo 2021.
Il caso concreto nasce dallo spunto presentato dall’istante, che intende fruire del Superbonus in caso di interventi antisismici da effettuare su pertinenze di categoria catastale F/2, ovvero ruderi, di categoria C/2 e di categoria C/6.
Tali interventi precedono l’aumento della volumetria esistente entro il limite del 35 per cento e cambi di destinazione d’uso.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate spiega che:
“Sotto il profilo fiscale, si ritiene che, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti normativamente previsti, l’Istante possa fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione nonché risulti il cambio d’uso degli immobili in “residenziale”.”
In altre parole, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni:
• dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve risultare che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in una nuova costruzione;
• deve risultare il cambio di destinazione d’uso degli immobili.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’agevolazione spetta anche per gli interventi sui ruderi, dal momento che, anche se si tratta di una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito possono essere considerati come edifici esistenti.
Sono, infatti edifici già costruiti e individuati a livello catastale…