Superbonus 110% per interventi di coibentazione sull'involucro di pertinenze: chiarimenti ministeriali - TOTAL DOMUS | Progettazione e ristrutturazione case Rimini, San Marino, Pesaro, Cesena

Superbonus 110% per interventi di coibentazione sull’involucro di pertinenze: chiarimenti ministeriali

Il MEF chiarisce alcuni aspetti inerenti il calcolo delle pertinenze e sull’ammissibilità alla detrazione per interventi di coibentazione di strutture non disperdenti delle pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box).


Rispondendo all’interrogazione parlamentare 5-06256 Fragomeli: “Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune tipologie di edifici e di interventi edili“, il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Claudio Durigon ha fornito importanti e interessanti delucidazioni su alcuni aspetti particolari della maxi-agevolazione del DL Rilancio.

 

Pertinenze: calcolo del numero di unità e massimali di spesa

In risposta al primo quesito, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate in due recenti risposte, le modifiche apportate dalla Finanziaria 2021 al comma 9, lettera a), dell’art.119 del DL 34/2020 consentono di beneficiare dell’agevolazione anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici – non in condominio – composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà posseduti interamente (o in comproprietà) «da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione».

La predetta modifica, tuttavia, non riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, gli esercenti attività di impresa o arti o professioni o gli enti pubblici. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Pertanto, ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l’edificio non in condominio, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate: può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.

Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

 

Superbonus 110% per interventi di coibentazione realizzati sull’involucro di pertinenze

Il secondo quesito è più interessante in quanto concernente la possibilità di ammettere al Superbonus anche le spese per interventi di coibentazione realizzati sull’involucro di pertinenze, ovvero di unità immobiliari destinate a cantina/sgombero oppure di unità immobiliari non climatizzabili, quali i box.

Il sottosegretario Durigon osserva che, ai sensi del comma 1, lettera a) del citato art.119, il Superbonus spetta per le spese sostenute per «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».

Di fatto, quindi:

  • prendono il Superbonus solo le spese per la coibentazione delle strutture opache effettivamente disperdenti, vale a dire delle strutture opache che racchiudono il volume lordo riscaldato confinanti con l’esterno (per esempio una parete verticale che delimita lo spazio riscaldato dall’esterno), con vani freddi (per esempio il pavimento di un vano riscaldato confinante inferiormente con un box non riscaldato) oppure un pavimento di un locale riscaldato a piano terra che confina inferiormente con il terreno;
  • ai fini dell’applicazione del Superbonus, è necessario tra l’altro che l’intervento di coibentazione dell’involucro opaco riguardi almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio;
  • restano invece escluse dal 110% le spese riferite all’intervento realizzato sull’involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine o box.

Ambito oggettivo del Superbonus

Sono ammessi al Superbonus 110%:

  • gli interventi su immobili a destinazione «residenziale»;
  • le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo). Tale possibilità – già consentita per Eco e Sismabonus – riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus.