Le bozze del decreto legge semplificazioni circolate in questi giorni prevedono l’inclusione tra gli interventi trainanti al super ecobonus del 110% anche la sostituzione della caldaia autonoma dei singoli appartamenti di condomìni. Si tratta, però, di una apparente semplificazione, in quanto non è stata variata la parte della norma che impone, anche in questi casi, «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio», inteso come intero edificio e non come singolo appartamento (voce n. 32 dell’allegato A del Dcm del 20 ottobre 2016, regolamento edilizio-tipo; Faq MISE del 1° agosto 2016, n. 2.13).
Unità «autonome» soppresse
In particolare, il decreto semplificazioni in bozza prevede all’articolo 17 la soppressione all’articolo 119, comma 1, lettera c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, delle parole che prevedono le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari «siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno». Conseguentemente, il cambio della caldaia autonoma può rientrare tra gli interventi trainanti del super ecobonus del 110%, non solo se effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (cioè sulle case a schiera, come le bi o le tri familiari orizzontali), ma anche su tutte le altre «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari», indipendentemente dal fatto che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Non è stata modificata, però, la norma che prevede che per beneficiare del super ecobonus sia necessario che gli interventi trainati e trainanti, nel loro complesso, assicurino, anche congiuntamente agli interventi trainati degli impianti solari fotovoltaici e di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.