È possibile fruire del superbonus 110% in versione eco in caso di sostituzione degli infissi delle finestre solo se vengono mantenute forma e dimensioni.
È quanto ribadito dell’Enea durante l’audizione del 28 aprile 2021 in commissione Attività produttive alla Camera. E’ tollerato uno scostamento molto contenuto sulle dimensioni derivante da ragioni tecniche non eludibili. L’obbligo di mantenere forma e dimensione per avere diritto al Superbonus non si ha invece nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il compenso dell’amministratore condominiale per gli adempimenti connessi al superbonus 110% non rientra nella detrazione fiscale.
La sostituzione di finestre e serramenti dà diritto al superbonus 110% solo se non c’è una modifica di forma e dimensioni.
È quanto affermato dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) durante l’audizione del 28 aprile 2021 in commissione Attività produttive.
Sostituzione finestre
Il superbonus in versione eco agevola interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Alcuni interventi possono accedere direttamente al superbonus (c.d. interventi trainanti), mentre altri sono ammessi solo se realizzati congiungente ai primi (c.d. interventi trainati).
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), gli interventi trainanti sono:
– l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (c.d. cappotto termico) e la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
– gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
– gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Tra gli interventi trainati di efficientamento energetico rientra la sostituzione di finestre e infissi.
Ai fini dell’applicazione del superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Non ammesso il cambio di forma e dimensioni.
In merito alla sostituzione di finestre ed infissi, durante l’audizione del 28 aprile 2021 in commissione Attività produttive, l’Enea ha ribadito che è possibile fruire del superbonus 110% solo se vengono mantenute forma e dimensioni. Stessa conclusione vale per l’ecobonus tradizionale al 50%.
L’indicazione conferma quanto già affermato da Virgilio, l’assistente virtuale dell’Agenzia. Secondo la risposta fornita da Virgilio, gli interventi su serramenti e infissi “(…) Come nell’ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi. Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
Riteniamo che, rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili. Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente, nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio.”
Secondo la posizione espressa dell’Enea quindi per la sostituzione di finestre, il superbonus 110% e l’ecobonus 50% spettano solo per le sostituzioni degli infissi a parità di superficie e di forma. Di conseguenza, ai fini della fruizione delle agevolazioni, le bucature non possono essere modificate.
Questa regola non è valida nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione; in questo caso si prende a riferimento geometrico, dimensionale e di posizione la situazione post opera.
È comunque possibile beneficiare delle agevolazioni nel caso in cui la sostituzione di serramenti e infissi avvenga con modifiche dimensionali entro il limite del 2%, dovute a ragioni tecniche non eludibili…